introduzione
In base alla definizione coniata dall’European Foundation Centre di Bruxelles, una Fondazione è un ente privato senza finalità di lucro con una propria sorgente di reddito che deriva normalmente – anzi, in Italia, necessariamente – dalla gestione di un fondo patrimoniale e/o di gestione.
La Fondazione è un Ente dove tutti, sia soggetti pubbici, sia privati, mantenendo le proprie peculiarità, possono a pieno titolo sviluppare programmi condivisi, in piena sicurezza e in modo trasparente.
Questo Ente, dotato di una propria Organizzazione e di propri Organi Di Governo, usa le proprie risorse finanziarie per scopi di ricerca sviluppo, culturali, di valorizzazione dei beni storici, Sociali, ambientali, legati ad ogni tipologia di interesse o altri scopi di pubblica utilità (può produrre anche utili commerciali).
Una Fondazione è costituita da uno o più fondatori tramite un atto pubblico o una disposizione testamentaria; la costituzione dell’Ente deve essere sancita da un notaio tramite l’atto di fondazione, mentre per poter operare necessita di un riconoscimento giuridico che sottopone tutti gli atti della fondazione al controllo di legittimità di un’apposita autorità vigilante (art. 12 e seg.ti del CC, ora abrogati dall’art. 1 del DPR 361/2000 e s.m.i.).
Le principali norme organizzative per il corretto funzionamento dell’ente sono raccolte nello Statuto, che costituisce parte integrante dell’atto di fondazione.
Una Fondazione è uno strumento giuridico che una persona, un gruppo di persone o anche un’impresa o un ente pubblico possono utilizzare per perseguire uno scopo socialmente utile.
I fondatori decidono di destinare un patrimonio ad uno scopo ritenuto socialmente utile.
Si tratta di uno strumento molto flessibile, in quanto assai diverse possono essere le motivazioni che inducono a costituire una fondazione: perseguire scopi filantropici, perpetuare il proprio nome o quello di un familiare scomparso, intervenire nel Sociali in maniera riservata e discreta, ottenere un miglioramento della propria immagine e del proprio credito presso il pubblico, promuovere e divulgare la conoscenza scientifica, ecc.
Ricerca e Scienza
Il modello per la nascita della Fondazione di Partecipazione (F.d.P.) è di origine anglosassone e risale già agli anni Trenta del XVIII secolo, descritto dal celebre sociologo e giurista francese Alexis de Tocqueville (1805-1859), che durante il suo viaggio in America per uno studio sul sistema penitenziario statunitense ebbe modo di osservare che “Gli americani di ogni età e condizione formano continuamente associazioni … per organizzare divertimenti, per erigere seminari, per costruire osterie, per diffondere libri, per mandare missionari agli antipodi; in questo modo creano ospedali, prigioni e scuole… Ogni qualvolta alla testa di una nuova iniziativa voi vedete in Francia lo Stato, o in Inghilterra un uomo di rango, negli Stati Uniti vedrete certamente un’associazione”.
La stessa Costituzione italiana all’art. 45, afferma che “la Repubblica riconosce la funzione Sociali della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
La Legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e la finalità”.
La Fondazione di Partecipazione (F.d.P.) presenta la caratteristica di far coesistere in un unico soggetto operativo imprese, associazioni culturali, ministeri, enti locali, ciascuno con la possibilità di mantenere intatte le proprie peculiarità, entrando a pieno titolo nella creatività del progetto, mantenendo al contempo la sicurezza della trasparenza dell’operare.
Infatti molte aziende non essendo più soddisfatte delle tradizionali forme di sponsorizzazioni pubblicitarie, cercano un nuovo modo di collegarsi alla società, attraverso l’istituzione di un nuovo rapporto tra impresa e cultura, scienza, solidarietà, nel quale l’apporto economico dell’impresa, pur essenziale, diviene secondario rispetto a quello di idee, di capacità organizzative e di professionalità.
Un’altra delle spinte più evidenti è stata la volontà da parte della Pubblica Amministrazione di interagire con il privato dall’interno, associandosi ad esso. E per far tutto questo occorrono strutture più agili, capaci di competere con le società di capitali.
A differenziare sostanzialmente le Fondazioni di Partecipazione dalle associazioni è la qualità di atto unilaterale dell’atto di costituzione della fondazione e la caratteristica dello scopo che nella Fondazione è rivolto verso l’esterno, cioè verso soggetti beneficiari che non sono necessariamente degli associati.
andronikos
La Fondazione di Partecipazione (da ora F.d.P.) costituisce un modello atipico di Fondazione che accoglie e razionalizza l’evoluzione de facto che l’istituto ha subito nel corso degli anni.
In tale figura giuridica, elaborata in Italia nel 1996 dal notaio milanese Enrico Bellezza, giungono a sintesi l’elemento personale, tipico delle associazioni, e l’elemento patrimoniale caratteristico delle Fondazioni.
È doveroso ricordare che l’aspetto patrimoniale è essenziale: l’ente giuridico sorge solo se sussiste il Fondo di dotazione patrimoniale. Proprio questo aspetto differenzia la Fondazione di partecipazione da ogni istituto di tipo associativo.
Si tratta dunque di un’altra istituzione di diritto privato, al pari delle associazioni e delle fondazioni, a nulla rilevando la presenza, tra i fondatori, di enti pubblici. Su questo punto si è pronunciata a più riprese la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “la natura pubblica degli enti che concorrono a formare un nuovo ente non è sufficiente ad attribuire natura pubblicistica a quest’ultimo …” (Cass. Civ., sez. un., sent. 23 novembre 1993, n. 11541).
La fondazione di partecipazione favorisce il reperimento di ulteriori risorse sia nazionali (ministeriali) che internazionali, proprie dell’Unione Europea.
Legittimazione codicistica della F.D.P.
La F.d.P. trova puntuale legittimazione codicistica:
In conclusione, la F.d.P. è una figura giuridica atipica (art. 12 c.c.) il cui atto costitutivo è classificabile come un contratto a struttura aperta (art. 1332 c.c.) che realizza una forma di cooperazione senza fini speculativi (art. 45 Cost.).
Il soggetto che ha istituito la Fondazione.
Soggetti pubblici e/o privati che partecipano al fondo di dotazione o di gestione nel rispetto dello Statuto e dell’eventuale Regolamento contribuiscono al perseguimento dello scopo della Fondazione.
Persone che condividendo le finalità della Fondazione ed impegnandosi a rispettare lo statuto ed il Regolamento della Fondazione contribuiscono a perseguire le sue finalità secondo quanto previsto dal Consiglio di Amministrazione e sono tipicamEnte eletti per un anno solare.
introduzione
Gli organi generali della Fondazione possono essere così suddivisi:
La lista completa delle attività di competenza del Consiglio di Amministrazione è riportata nello statuto della Fondazione.
Per la lista completa delle attività del Consiglio di indirizzo riferirsi allo Statuto
Comitato Scientifico: organo a carattere propositivo consultivo su richiesta del Consiglio di Amministrazione ha tra le altre cose il compito di stilare programmi di lavoro per il Raggiungimento degli obiettivi della Fondazione.
Ricerca e Scienza
Come anticipato in precedenza nella F.d.P. l’aspetto patrimoniale è essenziale per cui l’Ente sorge solo se sussiste un Fondo di dotazione costituito dai conferimenti dei Partecipanti al momento della costituzione dell’ente.
Il patrimonio della Fondazione è costituito da un Fondo patrimoniale (a cui è possibile partecipare anche senza diventare Partecipanti) e da un Fondo di gestione (utilizzabile per l’attività corrente e la gestione della Fondazione).
In particolare il Fondo Patrimoniale della F.d.P. è costituito:
La Fondazione, infatti, fra le attività strumentali, accessorie e connesse può inserire nello Statuto l’amministrazione e gestione dei beni posseduti, la partecipazione, sempre in via accessoria e strumentale a Partecipanti, persone fisiche e/o soggetti giuridici.
Da quanto enunciato sinora risulta evidente che il Patrimonio della F.d.P. è a struttura aperta: possono cioè successivamente aderire (secondo le regole fissate dallo Statuto) soggetti pubblici e privati apportando beni mobili, immobili, denaro, servizi e lavoro.
Il rischio economico è formalmente limitato al Fondo patrimoniale.
Le Fondazioni, di per sé, non hanno particolari agevolazioni fiscali.
In pratica sono fiscalmente trattate, fatti i dovuti aggiustamenti, come le persone fisiche (art 143 TUIIDD): ciò che può essere agevolato è la raccolta di fondi per poter svolgere la propria attività istituzionale.
In particolare, ove le erogazioni non siano classificabili come spese di pubblicità (interamente deducibili), date le finalità e i vantaggi della partecipazione all’ente, le quote di partecipazione, i contributi e le erogazioni liberali alla Fondazione possono essere assimilate alle spese di rappresentanza di cui all’art. 108 TUIIDD per le imprese (deducibili nel limite dell’1,5% dei ricavi dell’attività caratteristica fino a 10 milioni di Euro, dello 0,6% per i ricavi compresi fra 10 e 50 milioni di Euro e dello 0,4% dei ricavi eccedenti tale ultima soglia) e art. 54 TUIIDD per i professionisti (deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta).
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