L’individuazione delle attività ammissibili al credito di imposta è stata condotta dal legislatore ricalcando le definizioni di “ricerca fondamentale”, “ricerca applicata” e “sviluppo sperimentale” contenute nella Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01), “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”.
Tali definizioni sono state, a loro volta, mutuate da quelle adottate a livello internazionale per le rilevazioni statistiche nazionali in materia di spese in ricerca e sviluppo, secondo i criteri di classificazione definiti dall’OCSE e, in particolare, nel c.d. Manuale di Frascati. Tali criteri, quindi, costituiscono una fonte interpretativa di riferimento anche agli effetti della disciplina agevolativa.
A seguito delle modifiche e integrazioni di natura regolamentare apportate negli anni sulla disciplina per il beneficio fiscale associato ad attività di R&S, l’amministrazione finanziaria ha avviato un’intensa attività di controllo per accertare la corretta qualificazione delle attività realizzate rispetto ai criteri definiti dal Manuale di Frascati, mediante analisi di merito sui progetti e adottando interpretazioni restrittive circa l’ammissibilità al beneficio fiscale.
I controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate, pertanto, hanno portato a un generalizzato recupero del credito d’imposta fruito da parte delle imprese, appesantito da profili sia sanzionatori sia penali in capo a soggetti beneficiari. La gravità del contesto si è ripercossa anche in ambito giurisprudenziale: la Corte Costituzionale è stata chiamata a esprimersi sulle controversie relative all’interpretazione restrittiva attuata in sede di controllo.La condizione di incertezza in cui gli operatori si sono trovati a operare e la confusione normativa generata negli anni hanno portato all’adozione di strumenti normativi atti a offrire procedure ad hoc per sanare gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per attività di R&S o per confermarne l’ammissibilità.Sono stati previsti i seguenti strumenti:
L’art. 2 del DPCM, nel disciplinare i requisiti necessari all’iscrizione all’Albo dei Certificatori, al comma 5, lett. d) specifica che «le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca» possono presentare domanda di iscrizione, purché in possesso dei seguenti requisiti:
Inoltre, il «Responsabile Tecnico» competente ed esperto per lo specifico settore deve presentare ulteriori requisiti, quali aver svolto, nei 3 anni precedenti la data di presentazione della domanda d’iscrizione, comprovate e idonee attività di presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti, da indicare puntualmente nella domanda di iscrizione stessa con i relativi riferimenti che ne consentano l’individuazione, collegati all’erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di R&S&I.
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